MUTUO INDICIZZATO AL FRANCO SVIZZERO – Nullità della clausola vessatoria – Art. 35 Codice del consumo – Rilevabilità di ufficio – ABF Napoli, Decisione n. 23133 del 15.10.2019

Segnalante
Avv. Mario Manzo
MUTUO INDICIZZATO AL FRANCO SVIZZERO – Nullità della clausola vessatoria – Art. 35 Codice del consumo – Rilevabilità di ufficio – ABF Napoli, Decisione n. 23133 del 15.10.2019

Numero Sentenza 23133 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 15/10/2020

CODICE DEL CONSUMO E NULLITA’ DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

 

Mutuo indicizzato al Franco Svizzero – nullità della clausola vessatoria – rilevabilità di ufficio – violazione dei principi di chiarezza e comprensibilità  – ABF di Napoli, Decisione n. 23133 del 15 ottobre 2019

 

Segnalazione a cura dell’Avv. Mario Manzo del Foro di Salerno

In caso di estinzione anticipata, nell’ambito di un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero, la clausola contrattuale formulata in modo del tutto opaco per il consumatore, deve essere dichiarata nulla di ufficio dal giudice, in violazione dell’art. 35 del Codice del Consumo e in linea con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea. In merito, la stessa Corte ha ritenuto che gli istituti finanziari siano obbligati a fornire ai mutuatari, informazioni sufficienti per consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ciò implica che una clausola relativa al rischio di cambio debba essere compresa dal consumatore sia sul piano formale che sul piano grammaticale, ma anche quanto alla sua portata concreta.

Ne consegue che un consumatore medio, deve poter non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola del genere sui suoi obblighi finanziari. La Corte conferma che spetta al giudice nazionale rilevare di ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di parte ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali diverse da quella relativa al rischio di cambio, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

 

 

 

 

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Segnalante
Avv. Mario Manzo

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