In allegato alla presente la decisione del collegio di TORINO, nel quale è stato accolto un ricorso a favore di un consumatore nei confronti di UNICREDIT SPA, inerente un prestito personale in cui è stato rilevato il TAEG errato, la violazione dei principi della Trasparenza bancaria e dell’art. 125 commi 6 e 7 del TUB.
Al ricorrente è stata riconosciuta la nullità della clausola contrattuale del TAEG e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo pari al tasso minimo dei Bot, per un vantaggio complessivo di € 32.358,82.
Non è stata accolto il rimborso delle spese legali (per tale ragione è indicato “in parziale accoglimento”).
COLLEGIO DI TORINO
Composto dai signori:
LUCCHINI GUASTALLA: Presidente
GRAZIADEI: Membro designato dalla Banca D’Italia
COTTERLI: Membro designato dalla Banca D’Italia
DALMOTTO: Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
SIMONETTA COTTERLI: Relatore
Seduta del 11/07/2018
Esame del ricorso n. 1187248/2017 del 04/10/2017
proposto da **********
nei confronti di UNICREDIT SPA
IL PRESIDENTE
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA
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