2- L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito in assenza della produzione in giudizio anche del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la cessionaria agisce rientra fra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione. Infatti deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale persegua un fine radicalmente diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell’opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, deve essere considerata elemento sufficiente solo a dare notizia dell’acquisto in blocco e ad esonerare la cessionaria dalla notificazione ma non dalla necessità di dar prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito, non essendo possibile in mancanza stabilire se il credito sia di titolarità della cessionaria.
3- L’effettuazione della segnalazione, allorquando si ritiene che sussista il fumus di illegittimità della stessa, mina di per sé stessa la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione sia del diritto di accesso al credito del privato o di modifica del credito con il ricorso a rinegoziazione o sospensione del mutuo già ottenuto sia del diritto all’accesso al credito di impresa qualora già svolga o intenda svolgere tale attività. La non corretta segnalazione alla Centrale Rischi, pertanto, essendo di per sé stessa idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, integra quel periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d’urgenza, consistente nell’ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza.
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AVV. FEDERICO PEDONESE
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