Segnalazione a cura dell’avv. Federico Pedonese del foro di Lucca.
A seguito della prima udienza del 12.01.2022 all’interno della quale, in un giudizio di opposizione all’atto di precetto con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, fondato su due mutui fondiari stipulati nell’anno 2002 e 2004 con l’allora Banca titolare del credito portante la somma complessiva di 217.839,78 euro, il Giudice aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo opposto ritenendo allo stato la presumibile fondatezza dell’opposizione in punto di superamento del limite di finanziabilità e di natura di secondo grado dell’ipoteca sul secondo immobile, in data odierna il Tribunale di Lucca ha ammesso sia una CTU diretta a quantificare il valore degli immobili al momento della stipulazione dei mutui e dunque il superamento o meno del limite di finanziabilità (ai sensi di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n.1193/2020) e dall’altra sia una CTU contabile diretta a verificare la determinatezza o meno delle pattuizioni in punto di tasso di interessi ed in particolare se, sulla base di tali pattuizioni sia o meno possibile effettuare più di un calcolo; in caso positivo, ricalcoli il dare-avere fra le parti secondo il conteggio più favorevole all’opponente.
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Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
AVV. FEDERICO PEDONESE
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