L’anatocismo successivo al 2000 è illegittimo nonostante il correntista abbia sottoscritto un piano di rientro con riconoscimento del debito. Infatti, la ricognizione di debito e la dichiarazione di correttezza dell’operato della banca non escludono l’illegittimità dell’anatocismo successivo e precedente il 2000, né sanano gli addebiti per CMS, tassi ultra legali e valute posti in essere in virtù di clausole nulle.
La Corte d’Appello di Bologna ha così risolto la vicenda che ha visto protagonista una società operante nel settore agricolo.
Nel 2007 la società correntista è stata destinataria di una revoca dell’affidamento con contestuale richiesta di rientro immediato. Pertanto, ha dovuto, suo malgrado, accettare un piano di rientro da € 10.000 mensili.
Oltre al piano di rientro estremamente vessatorio, la correntista ha dovuto firmare il riconoscimento del debito nella misura indicata dalla banca unitamente ad una dichiarazione di riconoscimento del corretto operato della banca.
La perizia CTP ha rilevato la presenza di anatocismo illegittimo dopo il 2000, CMS non dovute, tassi ultra legali, giorni valuta illegittimi ed usura bancaria.
Il Tribunale di Forlì, dopo aver disposto una CTU ha accolto tutte le richieste della correntista. Infatti il Giudice ha riscontrato l’inesistenza dell’esposizione debitoria indicata dalla banca in estratto conto e nel piano di rientro, accertando un credito di oltre € 27.000,00 a favore del correntista.
La Corte d’Appello di Bologna, cui la banca si è rivolta per contestare la sentenza del Tribunale ha sancito l’illegittimità dell’anatocismo dopo il 2000, la nullità del piano di rientro, della ricognizione di debito, delle CMS, dei giorni valuta e di tutti gli altri addebiti posti in essere dalla banca in virtù di clausole nulle.
Il credito della società correntista è stato confermato e la banca condannata a pagare le ingenti spese processuali.
Allegato: Apri l'allegato
Lascia un commento