Segnalazione a cura dell’avv. Mattia Passarella.
E’ ammissibile l’azione di ripetizione di indebito da parte del correntista ove la Banca abbia receduto dal rapporto di conto corrente, in quanto il c.d. passaggio “a sofferenza” equivale alla chiusura del conto.
Va dichiarata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000.
In difetto di prova circa l’adeguamento della Banca alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 mediante approvazione scritta della clausola anatocistica, così come previsto dall’art. 7.3, deve escludersi la possibilità per la Banca di capitalizzare gli interessi passivi anche successivamente all’entrata in vigore di detta delibera.
L’introduzione della capitalizzazione degli interessi passivi è da considerarsi sicuramente motivo di peggioramento delle condizioni contrattuali ed economiche rispetto a quelle antecedenti alla entrata in vigore della Delibera del 9/2/2000.
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AVV. MATTIA PASSARELLA
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