ANATOCISMO: se TAN e TAE coincidono, la clausola è nulla. Corte di Cassazione, Ord. n. 4321 del 10.02.2022.

ANATOCISMO: se TAN e TAE coincidono, la clausola è nulla. Corte di Cassazione, Ord. n. 4321 del 10.02.2022.

Numero Sentenza 4321 Anno Sentenza 2022 Data Sentenza 10/02/2022

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9febrraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione

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