Anche il garante – consumatore è legittimato a richiedere la documentazione bancaria e può farlo anche in pendenza di altro giudizio riguardante il medesimo contratto. Tribunale di Avellino, Sent. del 03.05.2022.

Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. SARACINO MILENA
Anche il garante – consumatore è legittimato a richiedere la documentazione bancaria e può farlo anche in pendenza di altro giudizio riguardante il medesimo contratto. Tribunale di Avellino, Sent. del 03.05.2022.

La sentenza in commento richiama alcuni spunti giuridici che vanno ricordati: il garante riveste la qualifica di consumatore e, di conseguenza la applicabilità della disciplina consumeristica, anche se ha rapporti di parentela con il l.r.p.t. della Azienda garantita. Sulla scorta di tale veste può richiedere decreto ingiuntivo per ottenere la consegna della documentazione per le operazioni bancarie dell’obbligato principale nel foro del consumatore ex art. 33 Codice del Consumo (residenza ovvero domicilio elettivo). Il diritto di accesso alla documentazione bancaria trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 c.c., soprattutto nell’art. 119 T.u.b., il quale pone a carico della banca un obbligo di consegna della documentazione bancaria ed anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale (Cass. 11773/1999). L’aspetto più interessante della sentenza è che il giudice ha ritenuto che il decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria può essere esperito anche in costanza di altro giudizio già pendente e/o concluso , tra le medesime parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale stante al diversità del relativo oggetto ovvero l’uso che parte opposta voglia poi fare della documentazione oggetto di causa.

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AVV. SARACINO MILENA

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