L’art. 119, comma 4, TUB, nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto intrattenuto con la Banca, non prevede alcuna limitazione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente ed istituto di credito: è questo l’ultimo importante principio interpretativo elaborato dai Giudici di Piazza Cavour in tema di consegna dei documenti bancari!
Non può sottacersi che la norma esaminata, come più volte riaffermato sia dalla Corti di merito che in sede di legittimità, costituisce uno dei più significativi strumenti di tutela che la normativa in materia di trasparenza riconosce ai clienti nei rapporti con gli intermediari bancari.
Pertanto, limitare l’esercizio di questo diritto/potere alla fase anteriore all’inizio del giudizio intrapreso dal correntista nei confronti della Banca trasformerebbe inevitabilmente questo strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione dello stesso, snaturando la funzione propria dell’Istituto.
Per la stessa ragione – continuano gli Ermellini – “neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali”.
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Avv. Antonella CAPACCIO
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