Ricorre la sospensione necessaria del processo ex art 295 cpc qualora pendano, tra le stesse parti e dinanzi a Giudici diversi, due giudizi l’uno dei quali promosso per l’accertamento della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e l’altro, invece, volto alla verifica dell’esistenza di un credito derivante dal titolo stesso (nella specie un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
In particolare, il Tribunale di Spoleto ha ritenuto pregiudiziale l’azione instaurata dinanzi al Tribunale delle Imprese di Roma, diretta ad ottenere la caducazione del contratto di fideiussione posto alla base del decreto ingiuntivo opposto rispetto al giudizio di opposizione pendente dinanzi ad esso e volto all’accertamento dell’esistenza del credito vantato dalla banca e fondato sul medesimo titolo. E invero, la sospensione ex art 295 cpc, quale strumento di coordinamento, si rende necessaria al fine di scongiurare un possibile contrasto di giudicati dal momento che, ad una dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione potrebbe contrapporsi una decisione di accoglimento della pretesa creditoria fondata sul medesimo titolo dichiarato nullo in altra sede. D’altronde la declaratoria di nullità del negozio fideiussorio pronunciata dal Tribunale delle Imprese (avente in materia competenza funzionale inderogabile), renderebbe improcedibile l’azione diretta all’accertamento della pretesa creditoria fondata sul medesimo titolo inidoneo, ab origine, a produrre qualsiasi effetto.
Sulla base di quanto espresso il Tribunale di Spoleto ha ritenuto di sospendere il giudizio dinanzi ad esso pendente in attesa della definizione di quello pregiudiziale
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Avv. Simona Magazzeno
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