Il Giudice dell’Esecuzione mobiliare del Tribunale di Prato ha sospeso l’esecuzione in quanto il creditore procedente non aveva fornito prova idonea circa la titolarità del credito vantato.
Nella specie si è ritenuto che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dar prova della avvenuta cessione per cartolarizzazione del singolo credito in quanto vi è assoluta incertezza circa l’inclusione del credito per cui è causa nella cessione “in blocco” e conseguentemente della titolarità in capo alla società che agisce per il recupero delle somme.
Il Tribunale, nell’ordinanza in questione, richiamando un orientamento ormai consolidato dei Giudici di legittimità (Cass. 22268/2018), ha chiarito che se “ non è revocabile in dubbio che la legge preveda la validità delle c.d. cessioni in blocco ha altrettanta fondatezza la tesi di parte opposta sulla necessità di poter esattamente individuare la posizione oggetto di cessione tra quelle trasferite”.
Allegato: Apri l'allegato
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. SIMONA MAGAZZENO
AVV. SIMONA MAGAZZENO
Lascia un commento