Ordine di esibizione estratti conto ammissibile anche in corso di causa: Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 32041 del 4 dicembre 2019.

Avv. Patrizia Nusdeo
Avvocato redazione ExparteDebitoris
Avv. Patrizia Nusdeo
Ordine di esibizione estratti conto ammissibile anche in corso di causa: Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 32041 del 4 dicembre 2019.

Numero Sentenza 31650 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 04/12/2019

Segnalazione a cura dell’Avv. Patrizia Nusdeo

Questo è quanto sostenuto dalla Suprema Corte , affermando che sussiste in capo alla Banca l’obbligo di esibire la documentazione contabile compiuta entro i 10 anni (rendicontazione bancaria), a prescindere da una  preventiva richiesta della  predetta documentazione, in via stragiudiziale  o cautelare , atteso il diritto del cliente a ricevere copia di detta documentazione , previo pagamento delle sole spese di produzione.

Nella pronuncia in Commento, la Suprema Corte non ha condiviso quanto sostenuto dal Giudice di Prime cure, secondo il quale detto mezzo istruttorio sarebbe precluso nel caso in oggetto, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato di essersi attivata in via stragiudiziale per ottenere gli estratti conto, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, oppure in via cautelare ex art. 700 c.p.c..  

Orbene, l’art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385 del 1993, riconosce al cliente della banca la facoltà, non soggetta a restrizioni, con la quale “viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela. Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del rapporto, nei limiti dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate”. Pertanto, non può essere condiviso il differente indirizzo, secondo cui l’esercizio di tale potere sarebbe limitato alla sola fase anteriore alla instaurazione del giudizio, eventualmente azionato dal cliente verso la banca presso la quale aveva il conto corrente, essendo tale orientamento, in palese contrasto con il testo di legge, che attribuisce al correntista un diritto pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta, fatto salvo il limite dei dieci anni e l’obbligo di pagare le relative spese di produzione. Tra l’altro, la tesi espressa dal Giudice di prime cure determinerebbe la trasformazione di un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, convertendo la sua richiesta di documentazione da esercizio di una libera facoltà a vincolo dell’onere.

 

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