Cessione credito in blocco T.U.B. – Prova legittimazione ad agire – Omessa produzione del contratto di cessione – Difetto legittimazione cessionario. Sent. del Tribunale di Lucca n. 843/2023 – Est. Michele Fornaciari.

AVV. FEDERICO PEDONESE
Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
Cessione credito in blocco T.U.B. – Prova legittimazione ad agire – Omessa produzione del contratto di cessione – Difetto legittimazione cessionario. Sent. del Tribunale di Lucca n. 843/2023 – Est. Michele Fornaciari.

Numero Sentenza 843 Anno Sentenza 2023 Data Sentenza 24/07/2023

Questi i pregevoli principi stabiliti all’interno della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca nella persona del Dott. Michele Fornaciari all’interno della quale la società cessionaria del credito, in un caso di opposizione al precetto, è stata condannata al pagamento delle spese di lite, non avendo prodotto all’interno del giudizio il contratto di cessione del credito

  1. La convenuta avrebbe infatti dovuto fornire la prova di quest’ultimo [contratto di cessione], cosa che non ha fatto, non avendo effettuato la relativa produzione. Né, a supplire a tale carenza, vale la produzione della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’avviso della cessione. Fatto costitutivo di quest’ultima è infatti unicamente il contratto, mentre la pubblicazione in discorso rappresenta solo un adempimento pubblicitario (che oltretutto si limita a produrre gli effetti di cui all’art. 1264.2 cc). La prova, fornita mediante la suddetta produzione, dell’effettuazione della pubblicità non può dunque far venire meno la necessità della prova della stipula del contratto

  2. Neppure può essere all’uopo ritenuta sufficiente la dichiarazione della cedente, parimenti prodotta dalla convenuta. Quella in questione altro non è, infatti, se non una dichiarazione testimoniale irrituale (la testimonianza si acquisisce tramite escussione del testimone da parte del Giudice) in merito all’intervenuta cessione. Dichiarazione che da un lato è appunto irrituale, dall’altro risulta valutativa, in quanto l’intervenuta cessione rappresenta non un fatto storico, ma un effetto giuridico conseguente al contratto. Anche al netto dell’irritualità, la dichiarazione in esame in tanto potrebbe dunque essere presa in considerazione, in quanto riferisse il testo contrattuale, dopodiché, sulla base di quest’ultimo, il Giudice dovrebbe effettuare la valutazione giuridica circa l’effetto da ricollegarvi. Questo non è però il suo contenuto.

  3. La suddetta dichiarazione poi è inammissibile ex art. 2721.1 cc, senza che, in contrario, possa essere invocato il secondo comma della norma. In base a quest’ultimo, infatti, la prova per testi, in deroga al limite di cui al primo comma, può essere ammessa quando, tenuto conto “della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, è ragionevole presumere che il contratto non sia stato stipulato per scritto e nella fattispecie per la quale è causa non solo tale ragionevole presunzione non sussiste, ma è al contrario scontato che il contratto è stato stipulato per scritto (riproduzione riservata Avv. Federico Pedonese)

AVV. FEDERICO PEDONESE
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