Con la recentissima ordinanza in commento il Tribunale di Reggio Emilia ha sospeso l’efficacia esecutiva di un mutuo ipotecario, a seguito della contestazione relativa alla carenza di legittimazione attiva della società che aveva azionato il suddetto titolo.
In proposito, il Giudice emiliano ha ribadito un principio ormai affermatosi in modo pacifico ed incontestato nella nostra giurisprudenza, secondo cui “la parte che si afferma cessionaria di un credito deve fornire la prova della relativa cessione, ed in particolare della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB”.
È necessario, dunque, che i crediti ceduti siano individuabili, non essendo sufficiente l’avviso pubblicato in Gazzetta, il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione.
Nel caso di specie non era stata prodotta alcuna prova della cessione e non era stato neppure prodotto l’estratto della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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