Massima a cura dell’avv. Antonella Capaccio del Foro di Salerno.
Con una recentissima sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì, in tema di cessione del credito, è stato affermato l’importante principio per cui “ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, sarà onere del cessionario fornire la prova dell’avvenuta regolare cessione del rapporto controverso”.
Invero, in materia, trova applicazione l’art. 58 del TUB, a norma del quale, nell’ambito delle cessioni in blocco di crediti bancari, è sufficiente pubblicare la cessione sulla Gazzetta Ufficiale per la comunicazione al debitore ceduto. Tuttavia, se il Legislatore ha introdotto questa procedura per semplificare la cessione massiva di crediti, è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili.
Pertanto, come ha statuito il Giudice toscano, il cessionario deve produrre in giudizio l’atto di cessione dei crediti, per provare la titolarità di quello specifico rapporto giuridico, non essendo sufficiente l’avviso pubblicato in Gazzetta, il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione.
In definitiva, la titolarità del rapporto deve essere provata dal cessionario, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali.
Allegato: Apri l'allegato
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Lascia un commento