Cessione del quinto dello stipendio – Mediatore creditizio che sottoscrive contratto come procuratore speciale del finanziatore – Violazione provvedimento UIC del 29 aprile 2005 – Giudice di Pace di Eboli, Sentenza del 16 Ottobre 2018.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Cessione del quinto dello stipendio – Mediatore creditizio che sottoscrive contratto come procuratore speciale del finanziatore – Violazione provvedimento UIC del 29 aprile 2005 – Giudice di Pace di Eboli, Sentenza del 16 Ottobre 2018.

Numero Sentenza 1382 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 16/10/2018

Con una recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace dell’Ufficio giudiziario di Eboli (Salerno), nella persona della dott.ssa Ornella Turco, è stato statuito un principio particolarmente interessante in materia di cessione del quinto dello stipendio/pensione. In primis, il Giudicante ha ribadito il diritto del cliente ad ottenere la restituzione della quota degli oneri versati e non goduti, per l’anticipata estinzione del contratto, da calcolarsi secondo il criterio pro rata temporis su tutte le commissioni (in caso di opacità delle stesse).

Inoltre, il Giudice ha accolto le doglianze attoree sulla figura del mediatore. Qualora quest’ultimo, come nel caso de quo, agisca nella duplice veste di mediatore creditizio e procuratore speciale dell’Ente finanziatore si viola il Provvedimento UIC del 29.04.2005, secondo cui “i mediatori svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”. Richiamandosi all’orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenza 16382/2009), il Giudice ha stabilito che la violazione del principio sopra esposto comporta la restituzione della prestazione ricevuta, ossia del compenso per la mediazione. I costi di mediazione, in questo caso, devono essere restituiti integralmente al cliente, essendo venuto meno il principio della obbligatoria imparzialità dei mediatori. Come stabilito, dunque, dal succitato Provvedimento, e statuito dagli Ermellini, non vi è compatibilità tra attività di mediazione ed esecuzione di un contratto concluso con una delle parti interessate.

Nella fattispecie in esame il Giudice riafferma questo principio fondamentale, condannando il Finanziatore a restituire l’intero importo versato a titolo di “costo per attività di mediazione”.

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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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