Contratti bancari – Obbligo di consegna – Artt. 117 e 119 TUB. Tribunale di Lucca, Sentenza del 23 Aprile 2019.

Contratti bancari – Obbligo di consegna – Artt. 117 e 119 TUB. Tribunale di Lucca, Sentenza del 23 Aprile 2019.

Numero Sentenza 665 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 23/04/2019

Segnalazione a cura del Prof. Avv. Bruno Spagna Musso.

Articolo pubblicato su Banche e Poteri.

La sentenza del Tribunale di Lucca n. 665 del 2019, con argomentazioni pienamente condivisibili, afferma l’obbligo della Banca, in ossequio agli art.117 e 119 Tub e in relazione ai principi di correttezza e buona fede ex artt..1175 e 1375 c.c., di consegna del contratto che dà origine al rapporto bancario, anche dopo che sia decorso il termine decennale dalla sua sottoscrizione.

Il Tribunale, invero, chiarisce che “l’obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca è stato ravvisato nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c..

In particolare, il Tribunale di Lucca aderisce all’orientamento “inaugurato” dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, secondo cui “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti”.

Il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriva dall’art. 117 Tub che ne impone la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), e la consegna di un esemplare ai clienti. Quest’ultimi hanno diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa qualora ne facciano richiesta.

Tale decisione si configura, pertanto, quale corretta applicazione sia delle clausole generali del nostro ordinamento, sia dell’onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale e costituisce, altresì, un virtuoso esempio da seguire per la giurisprudenza di merito troppo spesso incline a un acritico ossequio delle circolari della Banca d’Italia, che non sono fonti normative e dunque non vincolanti per il giudice.

 

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