Contratti bancari – Oneri probatori – Nullità degli interessi ultralegali ed anatocistici – Nullità delle c.m.s. e delle altre commissioni. Tribunale di Napoli, Sent. del 12/07/2021.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Contratti bancari – Oneri probatori – Nullità degli interessi ultralegali ed anatocistici – Nullità delle c.m.s.  e delle altre commissioni. Tribunale di Napoli, Sent. del 12/07/2021.

Con la recente ed articolata pronuncia in commento il Tribunale di Napoli è intervenuto nell’ambito di un contratto di conto corrente e di apertura di credito bancario, rimarcandone con pregevoli argomentazioni alcuni profili di invalidità. Si tratta di un tema molto caro ai correntisti, su cui si sono registrati innumerevoli arresti giurisprudenziali nel corso degli ultimi anni.

In primo luogo, entrando nel merito della controversia, il Giudice partenopeo si è soffermato sulla eccezione di PRESCRIZIONE sollevata dalla Banca, richiamandosi all’ormai nota distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, cristallizzata nella sentenza delle SS.UU. 24418/2010. In particolare, si distingue tra astratta ammissibilità della predetta eccezione ed effettiva fondatezza della stessa, per la quale “grava sulla Banca l’onere di provare … non solo il decorso del tempo ma anche l’ulteriore circostanza dell’avvenuto superamento, ad opera del cliente del limite di affidamento e, conseguentemente, della valenza solutoria delle rimesse successivamente effettuate”.  Proprio basandosi su questa distinzione, l’eccezione nel caso esaminato è stata ritenuta infondata, in quanto non provata.

Il giudice napoletano si è poi soffermato sulla questione relativa AL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI nelle cause bancarie tra il correntista e l’Istituto di Credito, distinguendo specificamente la produzione in giudizio degli estratti conto da quella del documento contrattuale. Qualora sia il correntista ad agire in giudizio spetta all’istante la produzione degli estratti relativi al rapporto di conto corrente. Ciononostante, se non sia possibile produrli integralmente, il dott. Vassallo ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (“per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, il giudice ben può avvalersi di un consulente d’ufficio …”).

Il terzo aspetto esaminato dal magistrato attiene GLI INTERESSI ULTRALEGALI i quali devono essere sempre determinati per iscritto, altrimenti si applicano nella misura legale. In proposito, doveroso è il richiamo all’art. 1284 c.c., terzo comma, norma imperativa ed inderogabile. Il tasso di interesse deve essere indicato in modo preciso e specifico, non solo con riferimento alla percentuale, ma bensì con l’indicazione delle modalità e periodicità di liquidazione degli interessi; cosa che nella fattispecie de quo non è avvenuta, in palese violazione degli articoli 117 TUB, nonché degli artt. 1284, 1346,1418 e 1419 c.c.

Ulteriore punto sviluppato dal giudicante riguarda L’ANATOCISMO e dunque la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Trattandosi di un contratto aperto prima del 2000, il dott. Vassallo ha stabilito che “per esso nessuna capitalizzazione di interessi (di ogni tipo) in deroga all’art. 1283 c.c. e al di fuori di esso dovrebbe valere”. Se si vogliono considerare le successive aperture di credito, si applica l’art. 6 della Delibera CICR del 2000, secondo cui deve essere espressamente indicata in contratto la periodicità di capitalizzazione degli interessi, così come il tasso di interesse effettivo (TAE). Inoltre, la capitalizzazione periodica delle competenze deve essere accettata espressamente per iscritto ex art. 1341 c.c.  Anche sotto questo profilo il giudice ha rilevato una grave lacuna in danno del correntista, mancando l’indicazione del tasso di interesse effettivo (TAE) e non essendo approvata per iscritto la capitalizzazione trimestrale. Pertanto, ne consegue, che gli interessi devono essere calcolati senza alcuna forma di capitalizzazione.

Ancora meritevole di attenzione è il profilo della NULLITÀ DELLE C.M.S. E DELLE “ALTRE VOCI DI COSTO”, così come definite dal giudice. Inserendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, la C.M.S. viene dichiarata illegittima, mancando una effettiva e precisa predeterminazione delle modalità di calcolo.  La determinatezza richiede, infatti, non solo che sia specificata la percentuale di tale commissione, ma altresì la base effettiva di calcolo, i criteri, le modalità di liquidazione e la capitalizzazione: tutti elementi assolutamente mancanti nel caso di specie. Lo stesso discorso, mutatis mutandis, viene applicato anche alle altre commissioni in quanto del tutto indeterminate.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato redazione ExparteDebitoris
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