Contratti bancari: senza informazioni essenziali può scattare la decadenza del diritto a interessi e spese. Corte di Giustizia dell’ U.E., Sentenza del 09 Novembre 2016.

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
Contratti bancari: senza informazioni essenziali può scattare la decadenza del diritto a interessi e spese. Corte di Giustizia dell’ U.E., Sentenza del 09 Novembre 2016.

Segnalazione a cura dell’avv. Mario Manzo.

Uno dei principali scopi perseguiti dalla U.E. sin dalla sua costituzione è l’armonizzazione della normativa comunitaria con le singole norme statuali interne. In tale direzione, la Corte di Giustizia dell’U.E., nella causa C-42/15, si è pronunciata con sentenza del 09.11.2016, in materia di contratti di credito ai consumatori, prendendo posizione su quali siano le informazioni essenziali che un istituto di credito deve fornire al debitore in caso di finanziamento (Dir. 2008/48/U.E.).

La Corte è stata interpellata, in sede di rinvio pregiudiziale, per la risoluzione di una controversia sorta in tribunale slovacco ed è giunta alla seguente conclusione: occorre ridurre gli spazi di manovra rimessi ai singoli ordinamenti statuali in vista della realizzazione di un mercato unico del credito e bisogna adoperarsi per rimuovere le disparità nazionali. Infatti, gli Stati membri, negli anni, hanno adottato disposizioni  cogenti e più rigorose, in sede di recepimento della normativa comunitaria, creando un clima di incertezza giuridica.

Con la sentenza in commento, viene espicitato l’obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste nel “prevedere, in materia di credito ai consumatori, una armonizzazione completa ed obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’U.E. un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo”.

Nel caso specifico, una debitrice della Home Credit Slovakia, cessava di rimborsare le somme ottenute in prestito. Il contratto sottoscritto dalle parti era il solo contratto di credito e non anche il documento relativo alle condizioni generali, benchè questo fosse parte integrante del primo.

La Corte ha precisato che è fondamentale nel caso di un contratto di credito, l’indicazione puntuale di tutti gli elementi che consentano al consumatore di avere contezza dei propri diritti ed obblighi. Tali elementi debbono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, affinchè siano considerati parte integrante del contratto di credito. Ne è derivata una definizione (autonoma delle singole normative nazionali) di “supporto cartaceo“, ritenuto esclusivamente un “mezzo su cui redigere un contratto di credito al consumo, senza che implichi necessariamente la sua sottoscrizione”.

Da quanto esposto, non sembra potersi dire avvenuta una completa e obbligatoria armonizzazione, al punto che, i singoli ordinamenti statali, possono prescrivere norme riguardanti la valida conclusione dei contratti di credito; da ciò deriva che qualora uno Stato membro preveda che il requisito formale della firma sia applicabile a tutti gli elementi di un contratto, nè la direttiva 2008/48 nè il diritto dell’U.E. potranno giustificare il suo venir meno.

Il Tribunale slovacco aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi, altresì, sulla legittimità dell’impianto sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali, alla luce della suddetta Direttiva. Pertanto la Corte Europea, al fine di creare un giusto bilanciamento tra la tutela del consumatore e gli interessi degli istituti di credito, con la pronuncia in commento ha colto l’occasione per precisare e ridurre, il margine di discrezionalità rimesso agli ordinamenti statali per le sanzioni irrogabili agli istituti di credito in tale ambito, imponendo loro il rispetto del princio generale della proporzionalità. Infatti, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che, ad esempio, la mancata menzione in un contratto di credito di un elemento di importanza essenziale, potrebbe porre in discussione la possibilità per il debitore di valutare, con cognizione, la portata del suo impegno. Dunque in tali casi, la sanzione nazionale della decadenza del creditore dal suo diritto agli interessi e alle spese (come prevista dalla direttiva comunitaria) è proporzionata, efficace e persuasiva.

Resta, tuttavia, ferma la discrezionalità degli Stati membri di prevedere tale decadenza per il creditore nel caso di omessa indicazione di informazioni richieste, solo nell’ipotesi in cui una simile mancanza possa incidere sulla libera scelta del consumatore, condizionando la sua volontà di concludere il contratto.

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