Segnalazione a cura dell’avv. Simona Magazzeno del Foro di Salerno.
La nostra disciplina codicistica non prevede la figura del coobbligato ma solo quella del fideiussore quale soggetto che garantisce l’adempimento di un debito altrui. Infatti, in ambito contrattuale o si è parte (con la possibilità in caso di pluralità di soggetti di assumere obbligazioni solidali), oppure si è garanti/fideiussori cioè responsabili dell’adempimento dell’obbligazione assunta dalla “parte” del rapporto senza esserne titolari.
Ebbene, posto che il coobbligato non puo’ considerarsi quale “parte” del rapporto in quanto non risulta co-richiedente né co-beneficiario degli importi erogati con il finanziamento dovrà necessariamente qualificarsi quale garante in senso tecnico a cui applicare la disciplina della fideiussione non essendo ravvisabile codicisticamente un tertium genius ove collocare tale figura.
Sulla base del principio appena espresso dovrà riconoscersi al coobbligato la liberazione prevista per il fideiussore dall’ art 1957 c.c. (decadenza dell’azione del creditore verso il fideiussore), qualora la banca non si sia tempestivamente attivata per intraprendere l’iniziativa giudiziale contro il debitore principale. In tal senso si è espresso il Tribunale di Firenze con la sentenza emessa il 23 maggio 2019.
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AVV. SIMONA MAGAZZENO
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