Contratto di conto corrente bancario – Obbligo di consegna della documentazione contrattuale – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Sussistenza. Decisione ABF – Collegio di Milano, 24 Gennaio 2019.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Contratto di conto corrente bancario – Obbligo di consegna della documentazione contrattuale – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Sussistenza. Decisione ABF – Collegio di Milano, 24 Gennaio 2019.

Segnalazione a cura dell’avv. Antonella Capaccio
Con un’interessante decisione, l’ABF di Milano ha precisato che l’obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale discende direttamente dal dovere generale dell’intermediario di comportarsi secondo correttezza ed eseguire il contratto secondo buona fede, dovere imposto peraltro ad entrambe le parti di un contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. Il diritto della ricorrente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste pertanto indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte dell’intermediario, a cui si riferisce spacificatamente l’art. 119 TUB, manifestandosi come autonomo diritto del cliente.
Peraltro, tale obbligo – che si configura quale obbligo di protezione – sussiste anche indipendentemente da una eventuale pregressa consegna dei documenti contrattuali all’atto della originaria stipulazione. E ciò, come detto, vale indipendentemente dal limite temporale decennale di cui all’art. 119 TUB , posto che l’obbligo di consegna di copia del contratto è, viceversa, previsto dall’art. 117 TUB senza limiti di tempo (Collegio di Bologna, n. 12268/2018; n. 7671/2017; Collegio di Roma, n. 5076/2018; n. 3571/2017 e n. 6180/2016).

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