Segnalazione a cura dell’avv. Mario Manzo del foro di Salerno.
Ove manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici ove il CTU provveda alla ricostruzione del saldo deve indicare i criteri di ricostruzione del saldo per ragioni di affidabilità della relazione peritale.
E’ questo il principio sancito dalla Corte d’Appello Milanese, in linea con quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 14074/2018; si veda altresì Cass. 11543/2019 ).
“[…] il CTU ha argomentato, in modo esauriente e condivisibile, le conclusioni in ordine all’avvenuta rideterminazione del saldo in assenza degli estratti conto analitici, precisando che, nel caso concreto, ciò non ha inciso in nessun modo sui calcoli […]”.
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
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