Segnalazione a cura dell’avv. Dario Nardone del Foro di Pescara.
In caso di eccepita usurarietà pattizia del costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal mutuatario entro una certa nelle ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata, il CTU dovrà procedere alla verifica della usurarietà del TAEG promesso in tali scenari ipotizzando il pagamento in una data qualsiasi entro l’intervallo di tempo tra il momento della stipula e la data indicata dall’eccipiente.
In caso di accertato superamento del TSU vigente al momento pattizio, espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse ed onere pagato dal mutuatario, ad eccezione di imposte e tasse, il CTU deve rideterminare l’esatto dare avere tra la parti stipulanti rispettando la periodicità convenuta nel piano di ammortamento, imputando ogni pagamento a qualsiasi titolo effettuato, ad eccezione delle sole imposte e tasse, alle sole quote capitali.
In caso di accertata discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, il CTU dovrà rideterminare il piano di ammortamento applicando come tasso d’interesse, in luogo del tasso convenzionale, quello sostitutivo previsto dalle Istruzioni sulla Trasparenza e dall’art. 117 TUB.
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