Non può pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo i singoli versamenti, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l’impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso.
La durata, la stabilità e l’importanza dell’utilizzo da parte del correntista di somme della banca consentono di escludere che si sia trattato di meri atti di tolleranza, ma configurano il riconoscimento dell’esistenza di un fido di fatto, avente come limite estremo lo stesso massimo scoperto di fatto consentito dalla banca.
L’ordinario termine di prescrizione decennale per far valere il diritto alla ripetizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, salvo interruzione.
La mancata contrattualizzazione del contratto di apertura di credito nonché la mancata pattuizione dei relativi tassi di interesse configura la violazione dell’art. 117 comma 4 T.U.B. con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7.
La mancata indicazione dei criteri di calcolo della c.m.s., benchè pattuita, comporta l’illegittimità della stessa.
Nei contratti di mutuo, il compenso per l’estinzione anticipata, pattuito contrattualmente ab origine, entra nel calcolo del T.E.G. solo se si sia verificata l’effettiva estinzione anticipata del rapporto (con la conseguente applicazione dell’onere pattuito); accertato, quindi, che il tasso effettivo ricercato risulta usurario poiché superiore alla soglia di riferimento prevista dalla legge, deve applicarsi il secondo comma dell’art.1815 c.c. con conseguente gratuità dell’intero contratto di mutuo e restituzione al mutuatario di tutti gli interessi dal medesimo versati.
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