Segnalazione e Massima a cura dell’avv. Mario Manzo.
La banca/intermediario finanziario non può opporsi alla cessione della controversia su operazioni in derivati e warrant. Il cliente/correntista, in sostanza può liberamente disporre del credito futuro purchè abbia almeno avviato il contenzioso (non cecessariamente a giudizio) e, soprattutto, si tratti di un credito determinabile se non determinato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 31896/18. Innanzitutto il titolare del diritto, aveva contestato via raccomandata alla banca l’oggetto del contendere, comportamento che fa sorgere l’obbligazione risarcitoria e quindi la sua cedibilità. Inoltre, prosegue la Prima Sezione Civile, il credito risarcitorio è del tutto autonomo rispetto al rapporto sottostante, come confermano sentenze ripetute in materia di danno da circolazione stradale (ordinanza 11095/09) o in tema di iure hereditatis (22601/13) o ancora di definizione di autonomia dell’obbligazione risarcitoria (2812/86). Nel diritto vigente, chiosa l’estensore, non esiste una norma che vieta la disponibilità di diritti futuri perchè meramente eventuali, bastando che sia determinata o determinabile la fonte dei crediti.
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
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