Covid-19 – Ipotesi deflattiva del contenzioso – ADR. Tribunale di Bologna, Ord. del 7 marzo 2020 – Est. Costanzo

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo
Covid-19 – Ipotesi deflattiva del contenzioso – ADR. Tribunale di Bologna, Ord. del 7 marzo 2020 – Est. Costanzo

L’epidemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 ha fatto insorgere l’esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, anche facendo ricorso a modalità alternative di risoluzione delle controversie,  stabilendo i casi nei quali è necessario tenere udienza, valutare le priorità, individuare le cause per le quali si prospetta come probabile un’istruttoria e verificare quali siano quelle nelle quali, invece, le parti hanno trovato un accordo stragiudiziale. Inoltre, nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori è opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico. Con l’ordinanza in commento, il Giudice ha ritenuto necessario invitare le parti a comunicare con la massima tempestività e chiarezza se abbiano trovato un accordo per definire la controversia ed ha indicato varie modalità di estinzione del processo, ovvero:
-ove le parti avessero già perfezionato un accordo stragiudiziale, il giudice, su richiesta concorde delle parti e anche prima dell’udienza, potrà con ordinanza dichiarare cessata la materia del contendere;
-qualora le parti optino per la rinuncia agli atti con reciproca accettazione, il giudice potrà dichiarare l’estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., senza necessità di far comparire i difensori all’udienza già fissata;
-se invece le parti dovessero optare per la forma della conciliazione giudiziale, i difensori stessi ne faranno congiunta ed espressa richiesta e il giudice fisserà l’udienza nei tempi opportuni anche alle luce delle disposizioni in atto e di quelle attese.

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