Credito fondiario – Superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB – Nullità dell’intero contratto – Invalidità esecuzione. Cassazione Civile, Sentenza del 28 Giugno 2019.

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
Credito fondiario – Superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB – Nullità dell’intero contratto – Invalidità esecuzione. Cassazione Civile, Sentenza del 28 Giugno 2019.

Numero Sentenza 14739 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 28/06/2019

Massima a cura dell’avv. Mario Manzo del Foro di Salerno.

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (i.e.: mutuo ipotecario).

Al superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB consegue comunque, in ogni caso, l’invalidità dell’esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo, non sussistendo in tal caso motivo per concedere l’esenzione di cui al privilegio fondiario, venuto meno per il superamento del limite di finanziabilità.

Principio di diritto:

In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2 come stabilito dalla Banca d’Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta certamente, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la sua conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio, la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1.

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