CTP – Valore – Rilevanza ai fini della decisione – Art. 116 Cpc – Corte di Appello di NAPOLI , sent. n. 1895/2020 del 21.02.2020

Segnalante
Avv. Lucio Biancardi Del Foro Di Napoli
CTP – Valore – Rilevanza ai fini della decisione  – Art. 116 Cpc – Corte di Appello di NAPOLI , sent. n. 1895/2020 del 21.02.2020

Numero Sentenza 1895 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 21/02/2020

Segnalazione a cura dell’avv. Lucio  BIANCARDI del foro di Napoli

Commento a  cura dell’avv. Mario  Manzo 

Quale  valore ha la consulenza  di parte ( CTP ) in una causa  ?

Secondo la Corte di Appello di Napoli, se  la CTP viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile essa può concorrere o essere l’esclusiva fonte a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale.

Ebbene il Giudice di appello, Dott. Paolo Andrea Vassallo, nel valutare  la natura usuraria delle pattuizioni del contratto di finanziamento , ed i costi  da includere o meno nella determinazione del TAEG, ivi compreso la polizza assicurativa, ha fatto  semplice applicazione del dato normativo del codice di procedura civile ( art. 116 c.p.c.) “ il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento , salvo che la legge disponga diversamente “.

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Segnalante
Avv. Lucio Biancardi Del Foro Di Napoli

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