Segnalazione a cura dell’avv. Filippo Grattagliano del foro di Bari.
Il provvedimento reso dal Tribunale di Bari conferma la centralità e residualità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di illegittima segnalazione in CR di BdI, non essendo tutelabile con altri strumenti tipici. Altro punto importante dell’ordinanza risiede nel fatto, assi trascurato dal ceto bancario, che la segnalazione non è un fatto automatico ma implica invece una valutazione della banca in ordine all’insolvenza del cliente. Ritiene il Tribunale barese che occorra verificare la concreta situazione del cliente in relazione alla sua generale solvibilità. Il Tribunale si è pure occupato della legislazione emergenziale relativa alla sospensione delle rate dei finanziamenti, ritenendo la Banca inadempiente alla richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti. Il Tribunale ha ritenuto, poi, nel solco della giurisprudenza maggioritaria, che il provvedimento invocato si è reso necessario per l’incidenza negativa che una segnalazione illegittima in CR di BdI comporta per l’operatore economico pregiudicandogli l’accesso al credito e minando la possibilità di investimenti e guadagni futuri, incidendo altresì sull’immagine personale e professionale dello stesso.
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AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO
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