Eccezione di prescrizione – Pagamenti solutori – Onere a carico della banca – Irrilevabilità d’ufficio. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza del 30 Giugno 2018.

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Eccezione di prescrizione – Pagamenti solutori – Onere a carico della banca – Irrilevabilità d’ufficio. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza del 30 Giugno 2018.

Di recente il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, avallando un principio ormai consolidato espresso dai Giudici di legittimità, ha ritenuto di qualificare come assolutamente generica e, dunque, inammissibile, l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta che non specifichi né le rimesse solutorie effettuate in corso di rapporto (dalle quali decorrerebbe l’eventuale termine prescrizionale), né i relativi periodi.

Dunque, la Banca  che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto, deve provare la natura solutoria delle rimesse che altrimenti si presumono avere natura ripristinatoria. L’eccezione genericamente sollevata e riferita a tutti i versamenti eseguiti sul conto dovrà reputarsi tamquam  non esset (Cass. ord. 20933/17). Né il Giudice potrà d’ufficio intervenire ed  assolvere a tale onere che incombe esclusivamente sulla banca convenuta.

 

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