Di recente il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, avallando un principio ormai consolidato espresso dai Giudici di legittimità, ha ritenuto di qualificare come assolutamente generica e, dunque, inammissibile, l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta che non specifichi né le rimesse solutorie effettuate in corso di rapporto (dalle quali decorrerebbe l’eventuale termine prescrizionale), né i relativi periodi.
Dunque, la Banca che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto, deve provare la natura solutoria delle rimesse che altrimenti si presumono avere natura ripristinatoria. L’eccezione genericamente sollevata e riferita a tutti i versamenti eseguiti sul conto dovrà reputarsi tamquam non esset (Cass. ord. 20933/17). Né il Giudice potrà d’ufficio intervenire ed assolvere a tale onere che incombe esclusivamente sulla banca convenuta.
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AVV. SIMONA MAGAZZENO
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