Errata rappresentazione del TAEG nei contratti di credito al consumo. Decisione del Collegio di Coordinamento ABF, 8 novembre 2018.

Errata rappresentazione del TAEG nei contratti di credito al consumo. Decisione del Collegio di Coordinamento ABF, 8 novembre 2018.

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con pronuncia dell’8 novembre 2018, ribadisce che la clausola contenente un TAEG non corretto nei contratti di credito al consumo deve essere considerata nulla e che a tale nullità consegue la sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018).

Secondo l’ABF tale conseguenza si impone anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 125 bis del TUB, introdotto dal d.lgs. 141 del 23 agosto 2010. Più in particolare, prosegue il Collegio di coordinamento, anche a non voler considerare che detta conclusione fosse imposta sotto il vigore del previgente art. 124 del TUB, le clausole indicanti un TAEG errato dovrebbero comunque essere considerate nulle per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in quanto una clausola che indica un TAEG non corretto manca di chiarezza e non consente al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

Omissis

Il Collegio di Coordinamento ha, a tal proposito, ritenuto “che anche ammesso che si possa accettare una distinzione generale di sistema fra regole di validità e regole di condotta, le prime legate a clausole di contenuto e le altre a clausole di informazioni, e sempre ammesso che tale distinzione possa operare anche nel settore dei contratti bancari, una siffatta ripartizione certamente non possa essere invocata con riferimento alla disciplina del credito al consumo” (Decisione 12832/2018).

Il Collegio rimettente ritiene, però, che la soluzione prospettata possa essere contraria alla lettera della legge, ma così non è. Il quinto comma dell’art. 124 del Tub, proprio dal punto di vista letterale, fa evidente riferimento alle indicazioni di cui al secondo comma dell’articolo stesso (TAEG, scadenza rate, garanzie, coperture assicurative) ed è con riferimento a queste che equipara l’assenza alla nullità, che non può che discendere dalla non corretta indicazione dei dati. Ed invero, se il TAEG deve servire a fornire al consumatore una rappresentazione della portata dell’impegno e della convenienza dell’accordo rispetto ad altre soluzioni di mercato, non si vede in ragione di cosa si possa distinguere la mancanza del TAEG dalla non corretta indicazione. In entrambi i casi il consumatore non è in grado di accedere all’informazione per lui essenziale, nel senso che – astrattamente – potrebbe ricavare, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, il TAEG, utilizzando la formula prevista dalle norme e i dati presenti in contratto, ma siffatta operazione risulterebbe troppo complessa per un soggetto che il legislatore europeo assume come “debole” proprio sotto il profilo della capacità di elaborare tale dato. È perfettamente in linea con la lettera della legge, dunque, e conforme alla ratio della disposizione, l’equiparare la mancanza di TAEG alla non corretta indicazione dello stesso e considerare nulla la clausola contenente il TAEG errato. A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, sarebbe difficile comprendere a cosa faccia riferimento il legislatore con l’espressione “nullità delle clausole contrattuali” e, in particolare, con nullità del TAEG.

Con riferimento al profilo considerato, fra l’altro, si è di recente espressa la Corte di Giustizia (Ottava Sezione) nella Causa C-448/17, del 20 Settembre 2018. La Corte, proprio con riferimento a un TAEG indicato attraverso un’equazione matematica di calcolo, in un contratto regolato dalla disciplina di recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ha ritenuto che – tenuto conto dell’obiettivo di tutela del consumatore perseguito da tale Direttiva che è quello di consentirgli di avere piena conoscenza delle condizioni dell’esecuzione futura del contratto – viola l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, in quanto mancante di chiarezza, la clausola che non consenta al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e conseguentemente di disporre di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno. E non vi è dubbio alcuno che una clausola che indichi un TAEG non corretto manchi di chiarezza e non consenta al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni dell’esecuzione futura del contratto.

Pur a non voler riconoscere, dunque, che lo stesso vecchio art. 124 del TUB, inducesse a ritenere nulle le clausole che indicassero in modo non corretto il TAEG, queste dovrebbero comunque essere considerate tali per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Il Collegio di Coordinamento, pertanto, accertata la nullità della clausola relativa al TAEG, dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all’epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente, nei limiti della domanda, l’eccedenza percepita.

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