Estinzione anticipata Cessione del quinto – Il cliente ha diritto al rimborso di tutti i costi (sia up front che recurring). Corte di Giustizia U.E., Sentenza dell’11 Settembre 2019.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
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Estinzione anticipata Cessione del quinto – Il cliente ha diritto al rimborso di tutti i costi (sia up front che recurring). Corte di Giustizia U.E., Sentenza dell’11 Settembre 2019.

L’11 settembre è stata ricordato finora per un evento che l’ha reso tristemente famoso! Ebbene, da oggi ci ricorderemo di questo giorno anche per un motivo positivo, in quanto l’11 settembre del 2019 è stata depositata dalla Corte di Giustizia una sentenza dirompente che ha stabilito un principio fondamentale a favore dei consumatori, in materia di cessioni del quinto e finanziamenti.

Invero la suddetta Corte ha stravolto completamente l’orientamento seguito dai Tribunali di merito e dall’Arbitro Bancario, secondo cui in caso di estinzione anticipata di una cessione del quinto o di un finanziamento il cliente ha diritto ad un’equa e proporzionale riduzione dei SOLI COSTI cc.dd. RECURRING, ossia legati alla vita del contratto.

In particolare, è stata fornita un’interpretazione estensiva dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che “IL DIRITTO DEL CONSUMATORE ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLO STESSO, INCLUDE TUTTI I COSTI POSTI A CARICO DEL CONSUMATORE”.

La Corte ha considerato che “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito sarebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. punto 31 della Sentenza).

Secondo la Corte, poiché i costi, la loro ripartizione e la loro qualificazione sono determinati unilateralmente dalla Banca/Finanziaria, se si considerano retrocedibili in caso di estinzione anticipata solo i costi recurring, il consumatore potrebbe essere esposto ad un grosso rischio. Questi, infatti, potrebbe vedersi addebitate in sede di stipula delle commissioni “up front” (non retrocedibili) molto elevate, mentre i costi “recurring” (retrocedibili) potrebbero essere ridotti al minimo.

Pertanto, la Corte di Giustizia ha posto una pietra tombale sulla questione, stabilendo che, se il finanziamento viene estinto in anticipo, al consumatore devono essere restituiti pro quota TUTTI I COSTI (a prescindere dalla loro natura e dalla loro formale qualifica), con esclusione delle spese vive (es. quelle notarili).

 

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