Ancora una volta la Cassazione interviene sull’argomento circa l’ammissibilità della CTU, qualora il correntista in azione di indebito non fornisca integralmente tutti gli estratti conto temporali dell’intero andamento del rapporto, sancendo in modo categorico il seguente principio di diritto : “Qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapproto di c/c, versando gli estratti conti in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente ammettendo la CTU contabile, ultilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”.
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Avv. Mario Manzo
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