Cosi’ ha sentenziato il Giudice di Pace di Buccino (sa) dott.ssa RosariaRita Izzi nella recentissima sentenza pubblicata in data 25.02.2019 accogliendo le ragioni ed istanze degli avvocati Mario Manzo e Rosita Magazzeno e riconoscendo il diritto di un consumatore della provincia di Salerno al rimborso di € 5.000,00 a titolo di interessi non dovuti e pagati negli anni dal 2005 al 2008 in applicazione di un tasso di interesse (l’Euribor) “taroccato”. Nello specifico il magistrato Salernitano ( gia’ “ pioniere” nella condanna degli istituti finanziari colpevoli di avere indicato un TAEG ERRATO nei contratti di finanziamentoin violazione della normativa in materia) prendendo atto della decisione della Commissione Europea Antitrust del 4.12.2013 che ha accertato un “cartello” tra alcune banche Europee volto alla “manipolazione” del tasso Euribor nel periodo 2005 /2008 ha confermato la violazione dell’art. 2 della Legge 287/90 che vieta, a pena di nullita’, “… le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza …..”. La sentenza del Giudice di Pace di Buccino si pone come particolarmente interessante ed innovativa in quanto, attraverso un iter argomentativo logico e coerente, perviene alla condanna di una banca che, in realta’, non ha partecipato direttamente alla “truffa” ma che comunque ha utilizzato quel parametro “manipolato”, il cui accertamento ( della Commissione Europea ) non può essere disconosciuto e non applicato anche d’ufficio essendo norma privilegiata . Per effetto della condotta gravemente violativa dell’art. 101 del Trattato Europeo, nonché quindi dell’art. 2 L. 287, ne deriva l’invalidità della determinazione di qule tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti e da tutti gli Istituti di credito della UE.
Il punto non è se l’Euribor era troppo alto, ma semplicemente che era taroccato e, quindi inapplicabile.
Il Magistrato Salernitano , forte della Decisione Europea ha statuito che il tasso cosi’ determinato è risultato essere diretta conseguenza di una condotta manifestamente contraria alla normativa comunitaria e nazionale , così come accertato non da una Autorità nazionale , ma addirittura dalla Commissione Europea e comunque viziato anche da manifesta non imparzialità , per cui la conseguenza inevitabile è stata la condanna e la ripetizione, nell’ambito del rapporto contrattuale in contestazione, di quanto indebitamente pagato dal mutuatario, in conseguenza della verificat invalidità di quel tasso di riferimento direttamene utilizzato dalle parti.
Sicuramente la decisione del Giudice di Pace di Buccino, seconda in Italia, dopo Tribunale di Pescara ( sentenza n. 241/2019) si pone come assolutamente “moderata” alla luce dell’art. 1418 c.c. avendo la stessa ritenuto nullo l’interesse nel solo periodo in contestazione con sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT 12 mesi. Ma nonostante cio’ci riteniamo assolutamente soddisfatti e convinti che la sentenza commentata avra’ grandi ripercussioni a livello nazionale e internazionale aprendo la strada a contenziosi che, speriamo, riporteranno un po’ di giustizia ai poveri “consumatori” troppo spesso vessati dalle Banche.
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AVV. ROSITA MAGAZZENO
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