EURIBOR – Mutui truccati – Violazione di norma imperativa – Nullità di ufficio – Restituzione somme. Tribunale di Pescara, Sentenza del 28 Marzo 2019 – Dott. Ria.

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO

Numero Sentenza 557 Anno Sentenza 2019 Data Sentenza 28/03/2019

Massima a cura dell’avv. Mario Manzo

Con magistrale argomentazione giuridica motivata in ben 120 pagine di sentenza il Giudice del Tribunale di PESCARA, Dott. Federico RIA, in merito alla famosa manipolazione  dei tassi Euribor, ha statuito la nullità della clausola del mutuo che faccia riferimento all’Euribor così motivandola “…Il tasso così determinato è risultato essere diretta conseguenza di una condotta manifestamente contraria alla normativa comunitaria (artt. 101 e 102 TFUE ndr) e nazionale, così come accertato non da una autorità nazionale, ma addirittura dalla Commissione Europea e comunque viziato anche da manifesta non imparzialità. Ed ancora … la riscontrata violazione della normativa comunitaria, e nazionale, si traduce, a giudizio dello scrivente, in una nullità per contrarietà a norme imperative, o comunque all’ordine pubblico economico, integrato anche dalle disposizioni contenute nei trattati comunitari, della clausola del mutuo di cui è causa, …” .

E’ bene ricordare che le decisioni della Commissione della Comunità Europee, ai sensi del trattato Ce, non possono essere disattese ed ignorate dal Giudice nazionale  in merito alle valutazioni ed indagini eseguite dall’Autorità pubblica  dotate di un elevatissimo Know how che nessuna altra autorità possiede.

Nella motivazione della sentenza il Dott. RIA si è preoccupato di rimarcare anche che la predetta nullità colpisce solo il periodo (2005-2008 ndr) nel quale è si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma restando la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commisisone Europea.

Non può esservi dubbio allora che, accertata da parte della Commissione la violazione del disposto di cui all’art. 2 nonché, prima ancora, degli artt. 101 e 53 dei Trattati europei, all’AG si imponga di trarre le dovute conseguenze “ripetitorie” nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, in conseguenza della verificata invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti”.

Per l’effetto ne deriva l’invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti, nonostante che la Banca convenuta non abbia partecipato alla predetta manipolazione e, di conseguenza alla violazione della normativa antitrust, dando luogo – senza ombra di dubbio – alla legittimazione del mutuatario ad agire per il pregiudizio subito  per effetto dell’intesa vietata..

E’ il tasso ex se, lo stesso tasso scelto dalle parti, ad essere affetto oggettivamente da quel vizio, senza che spetti alcuna prova al mutuatario in merito all’andamento di mercato dei tassi del periodo in contestazione.

Finalmente un Magistrato NON FILOBANCARIO, che di fronte ad una  gigantesca TRUFFA  perpetrata in danno dei consumatori non ha avuto il coraggio di salvare – come spesso capita –  il “povero“ ceto bancario .

Allegato: Apri l'allegato

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *