Tribunale di Salerno, Sentenza del 13 ottobre 2020. Fideiussione Modello ABI – Nullità assoluta – Rilevabilità d’ufficio.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO
Tribunale di Salerno, Sentenza del 13 ottobre 2020. Fideiussione Modello ABI – Nullità assoluta – Rilevabilità d’ufficio.

Ancora una volta il Tribunale di Salerno si esprime sulla fideiussione Modello ABI sancendone la nullità assoluta.

Il Giudicante Dott. Mattia Caputo, in linea con la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha accolto la relativa eccezione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale sul presupposto che trattasi di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel merito, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di garanzia debba essere dichiarato totalmente nullo perché il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6), ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere l’invalidità dell’intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, avendo quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche.

Il Giudicante propende per la nullità assoluta considerato che, la gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo, rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzione (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra provati, dalla fase prenegoziale (art. 1337 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni; in altri termini, nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione “sanzionatoria”, è necessario assicurare in questo caso alla più grave forma di patologia del contratto la sua massima manifestazione.

Soltanto attraverso una siffatta interepretazione, infatti, è consentito realizzare quella funzione di “private enforcement” a tutela della concorrenza che l’ordinamento ormai attribuisce anche ai provati cittadini (come da ultimo certifica il recepimento della Direttiva n. 2014/104/EU), nonchè di scoraggiare gli Istituti di credito dal fare applicazione di clausole che la B.I., nel suo ruolo di Autorità Garante della concorrenza tra banche, ha ritenuto restrittive della concorrenza”.

Il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto che, ancorché formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, l’eccezione di nullità della fideiussione deve ritersi ammissibile.

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