Fideiussione modello ABI – Violazione disciplina Antitrust – Nullità parziale – Competenza per materia – Tribunale di Napoli – Sez. delle Imprese – Sent. del 04/12/2020 – Dott.ssa Tuccillo

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO
Fideiussione modello ABI – Violazione disciplina Antitrust –  Nullità parziale – Competenza per materia  – Tribunale di Napoli – Sez. delle Imprese – Sent. del 04/12/2020 – Dott.ssa Tuccillo

Ancora una sentenza in favore dei consumatori, questa volta dal Tribunale di NAPOLI –  Sezione specializzata in materia di Imprese, avente competenza per materia sulla azione di nullità per violazione della normativa Antitrust .

La Dott.ssa Maria Tuccillo, ha senza ombra di dubbio ritenuto la propria competenza, nonostante già fosse incardinato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al  Tribunale di Nocera, perche’ – a dire del magistrato – il giudizio di opposizione ha ad oggetto l’accertamento della fondatezza del diritto azionato con il ricorso monitorio mentre il giudizio di nullità ha ad oggetto l’accertamento  dell’intesa “a monte” e della nullità delle clausole e/o del contratto “a valle” per cui viene domandato il risarcimento del danno . Petitum sostanziale  della domanda diverso e distinto .

Si è in presenza di un “conflitto“ tra competenze inderogabile: quella funzionale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo per il giudizio di opposizione e quella per materia del Tribunale delle Imprese per il giudizio di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.

Alle luce di quanto argomentato, la Dott.ssa Tuccillo ha rigettato l’eccezione di litispendenza formulata da parte convenuta stante solo un rapporto di continenza esistente tra le cause

Nel merito, ha affermato che nella fattispecie in esame trovi applicazione l’art. 7 D.lgs. n.3/2017 a mente del quale “ai fini dell’azione di risarcimento dei danni si ritiene definitivamente accertato nei confronti dell’autore la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’AGCM”. Con ciò ribadendo quello che la dottrina in materia  chiama “prova privilegiata  della decisione“.

In ordine agli effetti, del provvedimento della Banca d’Italia sui contratti “a valle“  rispetto all’intesa perpetrata “a monte“ nonostante che il contatto è un’entità distinta dall’intesa , ne costituisce ,  lo sbocco naturale. Ancora, prosegue il magistrato, se si escludesse un “collegamento“  tra l’intesa nulla e il contratto stipulato  “a valle”, in termini di ricaduta della nullità dell’illecito a monte sullo strumento negoziale, si farebbero sopravvivere gli effetti dell’intesa, rendendo vani gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale, propri del diritto della concorrenza .

Ne consegue per il magistrato partenopeo  che, le clausole delle fideiussioni che riproducono il contenuto del Modello ABI integrino un’ipotesi di nullità “virtuale”, ex art. 1418, comma 1°, c.c. per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico economico, dando luogo alla  c.d. nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c.

 

AVV. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. MARIO MANZO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *