Con la recentissima sentenza n. 34515 del 16.11.2021 la Suprema Corte ha affrontato la questione della possibilità o meno di qualificare come consumatore il soggetto che riveste la posizione di fideiussore nei contratti bancari, ai fini della determinazione del foro competente.
La fattispecie sottoposta all’esame degli Ermellini aveva ad oggetto un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di una farmacia da parte del mutuatario, e garantito dalla moglie nella veste di fideiussore. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo quest’ultima ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale, invocando il foro del consumatore e deducendo di aver rilasciato la garanzia non in qualità di professionista, ma solo ai fini personali per aiutare il marito ad ottenere il mutuo.
Ebbene, la Cassazione si distacca dall’orientamento tradizionale (e ciò rende particolarmente interessante la pronuncia), facendo propri i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e stabilendo che DETERMINANTE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA NON È TANTO L’OGGETTO DEL CONTRATTO GARANTITO QUANTO LA QUALITÀ DELLE PARTI DEL CONTRATTO DI GARANZIA.
Sulla scorta di questo principio la Suprema Corte ha ritenuto che “la ricorrente ha stipulato la fideiussione non nell’ambito della sua attività professionale o per finalità inerenti a tale attività o strettamente funzionali al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio), ma come persona fisica che agiva da non professionista, ma in virtù del rapporto di coniugio che all’epoca la legava al debitore principale”: dunque, le circostanze non potevano far ritenere che la stessa avesse sottoscritto la fideiussione quale professionista.

AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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