Segnalazione a cura dell’avv. Mattia Passarella del foro di Salerno.
Per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall’accertamento della Banca D’Italia n. 55/2005, non può eccepirsi, in fase di opposizione, che il Giudice sia privo della “prova” della nullità, posto che detto provvedimento n. 55/2005 deve ritenersi oramai “fatto notorio”.
Le clausole contrattuali contenute in fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie, conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI, in quanto riproduttive nella sostanza delle clausole 2/8/9 dello schema ABI, sono nulle in quanto applicazione di intese illecite vietate dalla normativa antitrust, e ciò indipendentemente dal fatto che i contratti fideiussori siano stati conclusi prima o dopo l’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale della Banca D’Italia e quindi prima o dopo il 2.5.2005.
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Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. MATTIA PASSARELLA
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