Commento a cura dell’avv. Mario Manzo del foro di Salerno.
In base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari DEVONO indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo TAEG.
Secondo il Tribunale di Marsala, laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT, così come statuito dall’art. 117 e 125-bis del TUB.
La discrasia tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo deriverebbe dalla mancata valutazione nel relativo calcolo di tutte le spese connesse al finanziamento, in modo particolare quelle relative all’assicurazione, che rientra nel computo del calcolo del TAEG se stipulata a protezione del credito e, contestualmente al finanziamento per cui è causa .
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AVV. MARIO MANZO
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