Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, nella pronuncia in esame, avallando l’orientamento dei Giudici di legittimità ha sancito che, in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, la designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce allo stesso carattere esclusivo qualora la volonta’ delle parti di escludere la competenza di altri fori non sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Facendo applicazione di tale principio, la clausola di esclusività contenente l’espressione “la competenza per la decisione di qualsiasi controversia relativa al contratto è convenzionalmente attribuita al foro di …” non puo’ interpretarsi quale effettiva ed indubitabile estrinsecazione della volontà delle parti di attribuire la competenza territoriale ad un foro diverso da quelli fissati dalla legge, considerata l’assoluta genericità dell’enunciato.
Allegato: Apri l'allegato
AVV. SIMONA MAGAZZENO
Lascia un commento