Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’articolo 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini con la sentenza n. 623 del 24.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del suo debitore, che a sua volta proponeva opposizione sollevando un’eccezione d’incompetenza territoriale del Giudice adito sulla base dell’asserita nullità della clausola vessatoria del foro esclusivo previsto nel contratto – predisposto in via unilaterale dalla società – che non veniva approvata specificamente per iscritto.
Più nel dettaglio la parte attrice deduceva che la clausola contrattuale con la quale veniva statuito il foro esclusivo doveva ritenersi invalidamente pattuita, in quanto si trattava di una clausola vessatoria che veniva approvata unitamente a molteplici altre clausole, anche non vessatorie, senza essere sottoscritta in modo specifico conformemente a quanto prescrive l’art. 1341, co. 2 c.c..
Allegato: Apri l'allegato
AVV. ROSITA MAGAZZENO
Lascia un commento