Il costo della polizza deve essere incluso nel calcolo del TAEG. Corte di Appello di Milano, sentenza dell’11 febbraio 2021.

Il costo della polizza deve essere incluso nel calcolo del TAEG. Corte di Appello di Milano, sentenza dell’11 febbraio 2021.

Constatato l’erroneo rigetto della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi (in giudizio di primo grado) in ragione della mancata inclusione del costo dell’assicurazione nella determinazione del TAEG ai fini del riscontro del superamento del tasso soglia usura, l’appellante proponeva ricorso in quanto  reputava che nel calcolo del tasso praticato, dovesse essere considerata anche detta la polizza, finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo.

“(…)Ebbene, erroneamente il giudice di prime cure aveva escluso il costo assicurativo ai fini del calcolo del TAEG, in quanto onere imposto dalla legge, in verità gli unici costi imposti dalla legge che non dovrebbero essere calcolati ai fini dell’usura sono quelli previsti dall’art. 644 c.p.c, ovvero “imposte e tasse”

(…)La Corte richiama il precedente di cui a Cass. civ. n. 22458/18, che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell’art.54 del D.P.R. n. 180/1950 ed il carattere non remunerativo della polizza, come sostenuto dalla banca. A tale riguardo, il giudice di legittimità ha osservato che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta e va accertata in concreto “utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4 delle Istruzioni UIC rilevante ai fini del calcolo del TEG. .Ne consegue che parte appellante ha diritto alla restituzione della somma di € 8.331,00 per interessi versati ai fini del riscontrato superamento del tasso soglia usura rispetto alla rideterminazione del TAEG con inclusione della polizza assicurativa.”

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