Il piano di ammortamento a rata costante stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi l’anatocismo. Tribunale di Massa Carrara, Sentenza del 07 Novembre 2018.

Il piano di ammortamento a rata costante stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi l’anatocismo. Tribunale di Massa Carrara, Sentenza del 07 Novembre 2018.

Numero Sentenza 797 Anno Sentenza 2018 Data Sentenza 07/11/2018

La Sentenza in commento, nasce dalla domanda dei mutuatari volta ad ottenere la restituzione degli interessi pagati su un mutuo (ammontanti ad € 42.346,57), ovvero la declaratoria di nullità della clausola interessi in via principale, ex. art. 1815 c.c. per violazione delle soglie di usura di cui all’art. 2 della legge n.108/96 ed in via subordinata perché posta in violazione degli art. 1346, 1418 e 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto e/o per violazione degli art. 1283, 1284 e 1322 del codice civile.

E’ una Sentenza particolarmente interessante sotto diversi aspetti ed in particolare per un articolato e – forse per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano – approfondito esame tecnico dell’ammortamento alla francese stilato in regime di interessi composto, attraverso il quale viene riconosciuta la presenza di una capitalizzazione degli interessi pagati su ciascuna rata sul debito residuo risultante dopo il pagamento della rata medesima e quindi la produzione di “interessi su interessi” su tutte le rate successive alla prima, ovvero l’anatocismo sull’intero piano di ammortamento.

Di fatto si tratta di una sentenza che, per solidità delle argomentazioni riportate nei motivi della decisione, si pone sulla stessa scia della Sentenza n.1558 del 13 febbraio 2018 del Tribunale di Napoli ma approfondisce ancor di più l’esame tecnico del piano di ammortamento alla francese redatto in regime di interessi composto, sia con riferimento alla sua struttura matematico-attuariale che con riferimento alle norme giuridiche sottese alla conclusione del contratto di mutuo (di cui il piano di ammortamento costituisce parte integrante e sostanziale), finendo col dichiarare la nullità del piano di rimborso ivi previsto perché predisposto in violazione degli art. 1283 (divieto di anatocismo) e 1344 c.c. (contratto in frode alla legge).

Allegato: Apri l'allegato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *