Il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, devono essere chiari in base ad elementi obiettivamente individuabili. Cassazione civile, Sentenza del 17 aprile 2020, n. 7896

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo
Il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, devono essere chiari in base ad elementi obiettivamente individuabili. Cassazione civile, Sentenza del 17 aprile 2020, n. 7896

Numero Sentenza 7896 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 17/04/2020

La Cassazione civile con la sentenza in commento ha ribadito che, in ordine alla convenzione relativa agli interessi ultralegali,  l’accordo avente ad oggetto tale tipo di interessi soddisfa la condizione posta dall’art. 1284, comma 3, cod. civ. allorché, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso e che non sono sufficienti generici riferimenti dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. La Suprema Corte, soffermandosi sulla ratio dell’art. 117 TUB, ha affermato che la stessa “pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell’uguaglianza non solo formale tra contraenti, va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (Cass., 26 giugno 2019, n. 17110).

 

Avv. Mario Manzo
Segnalante
Avv. Mario Manzo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *