Il Tribunale di Prato, con una recente ordinanza ha statuito che l’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa.
Pertanto la parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, difetta di legittimazione sostanziale ove non sia in grado di provare con documentazione idonea l’inclusione del credito oggetto di azione giudiziaria / esecutiva nell’operazione di cartolarizzazione (salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).
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