Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – Condanna della banca al risarcimento del danno. Tribunale di Mantova, Sentenza del 09 marzo 2017.

Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – Condanna della banca al risarcimento del danno. Tribunale di Mantova, Sentenza del 09 marzo 2017.

Il Tribunale di Mantova con sentenza del 09 marzo 2017 afferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi il nominativo di un soggetto, con la conseguenza che la banca è tenura a risarcire il danno patito dal primo sotto il profilo della perdita di opportunità da calcolarsi in base al valore netto dell’investimento (nel caso in questione all’imprenditore era stata negata la concessione di un finanziamento bancario per avviare un’impresa diretta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico).
Dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso che il progetto non abbia potuto prendere avvio proprio per l’esistenza delle illegittime segnalazioni presso la Centrale Rischi e, d’altro canto, può ritenersi notorio che, in presenza di tale tipo di segnalazione, avuto riguardo al rilevante importo dei finanziamenti occorrenti e alla natura comunque rischiosa dell’iniziativa economica in questione, nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte avrebbe potuto concedere il prestito.
“Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dagli istituti di credito convenuti e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non“, dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato “più probabilmente che non” (Cass. 17-9-2013 n. 21255)”.

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