Cessionaria – Carenza di legittimazione attiva – Illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Ord. Tribunale di Roma del 11.01.2021 – Accoglimento reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
Cessionaria – Carenza di legittimazione attiva – Illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Ord. Tribunale di Roma del 11.01.2021 – Accoglimento  reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Segnalazione dell’avv. Federico Pedonese del foro di Lucca.
Con l’Ordinanza in commento, Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo cautelare, ha completamente ribaltato la decisione del Giudice di prima cure che si era pronunciato rigettando il ricorso ex art.700 c.p.c.. Tutto nasce da un’operazione di cartolarizzazione del credito dove la cessionaria del credito ha segnalato a sofferenza per la somma di euro 5.862,87 la ceduta, titolare fra l’altro di un’impresa commerciale, in Centrale Rischi della Banca d’Italia per la posizione derivante da un investimento in azioni con la Banca cedente che, come emerge dalla Gazzetta Ufficiale dove era stata pubblicata la presunta cessione, in realtà il finanziamento operato dalla ceduta per la sottoscrizione di azioni risultava invece espressamente escluso dalla cessione.
Il Collegio del medesimo Tribunale inoltre ha ritenuto sussistente sia il fumus boni iuris, rintracciato nell’assenza di produzione del titolo contrattuale di cessione del credito con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva che giustifica l’accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione. Infine con riferimento al periculum in mora, si afferma il principio che la revoca dell’affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.
Queste le 2 motivazioni espresse all’interno dell’Ordinanza:

1- E’ vero che l’art. 58 T.u.b. dispensa la Banca dall’onere di notifica della cessione, ma, a fronte della contestazione della reclamante soprattutto in relazione alla natura del rapporto ceduto, non può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della controparte contrattuale chesi limita a fare riferimento ad un generico finanziamento per acquisto azioni. Permane, pertanto, in assenza del titolo contrattuale, l’incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva giustifica l’accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione.

2- Con riferimento al periculum in mora, la revoca dell’affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.

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Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE

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