1- E’ vero che l’art. 58 T.u.b. dispensa la Banca dall’onere di notifica della cessione, ma, a fronte della contestazione della reclamante soprattutto in relazione alla natura del rapporto ceduto, non può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della controparte contrattuale chesi limita a fare riferimento ad un generico finanziamento per acquisto azioni. Permane, pertanto, in assenza del titolo contrattuale, l’incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva giustifica l’accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione.
2- Con riferimento al periculum in mora, la revoca dell’affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.
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AVV. FEDERICO PEDONESE
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