Illegittima segnalazione in CRIF – risarcimento del danno e adozione del criterio del “più probabile che non”. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sez. Civile, Sent. n. 6167 del 5.3.2020I

Avv. Antonella CAPACCIO
Segnalante
Avv. Antonella CAPACCIO
Illegittima segnalazione in CRIF – risarcimento del danno e adozione del criterio del “più probabile che non”. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sez. Civile, Sent. n. 6167 del 5.3.2020I

Numero Sentenza 6167 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 05/03/2020

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione del nominativo in Crif, illegittima in quanto “frutto di una omonimia”, è risarcibile solo il danno – conseguenza, e non anche il danno evento che deve essere allegato e provato.

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, con cui è stata cassata la sentenza di secondo grado. In sede di gravame era stata riformata la sentenza del Tribunale di Napoli che, sul punto del risarcimento dei danni al ricorrente, aveva ritenuto il danno “in re ipsa”.

Ebbene, in proposito, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che nell’impugnata sentenza la Corte di merito ha dapprima richiamato il principio in base a cui è risarcibile il solo danno-conseguenza, e non anche il danno evento (principio statuito dalle SS.UU. nella sentenza n. 26972/2008), ma successivamente è caduta in contraddizione, poiché ha fatto riferimento al lamentato danno da mancata concessione del credito, ossia proprio al danno-conseguenza; danno che nel caso di specie non è stato ravvisato con motivazioni del tutto discutibili.

La Corte di appello partenopea ha, inoltre, negato il risarcimento del danno non patrimoniale, non essendovi “certezza” ed “univocità” circa la sussistenza di una lesione subita dal ricorrente nella sua sfera personale. Anche sotto questo aspetto gli Ermellini hanno ammonito i Giudici di secondo grado in quanto, “in ambito civile, vige il criterio del “più probabile che non”, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità che astringa il danno-evento alla condotta ed il danno-conseguenza al danno evento”.

 

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Avv. Antonella CAPACCIO
Segnalante
Avv. Antonella CAPACCIO

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