Ingiunzione alla banca di produzione di tutti i documenti. Tribunale di Ancona, Decreto ingiuntivo del 18 Febbraio 2019.

Ingiunzione alla banca di produzione di tutti i documenti. Tribunale di Ancona, Decreto ingiuntivo del 18 Febbraio 2019.

Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 15 febbraio 2019 ha dichiarato immediatamente esecutivo – ex artt. 633 ss. c.p.c. – un decreto ingiuntivo depositato da un cliente per ottenere dalla convenuta Banca la consegna di tutta la documentazione attinente ad un rapporto di conto corrente con essa intrattenuta. In particolare, il giudice ha ingiunto alla Banca di consegnare la copia del contratto di apertura del conto corrente, eventuali contratti di affidamento e la copia degli estratti conto di tutti e 27 gli anni in cui il conto è stato aperto.

Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione risiede nell’art. 119 T.U.B. co. 4 che prescrive che “il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo […] hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Tuttavia, tale diritto deve essere ricondotto anche ai generali doveri di correttezza, buona fede e solidarietà, nonché alle norme in tema di mandato.

È altresì ineccepibile, infatti, che il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca risiede nei princìpi di correttezza e buona fede contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c., in particolare nel risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.

Una violazione di tale obbligo comporta l’impossibilità per il cliente di poter conoscere la propria posizione con la banca e di conseguenza, verificare la rispondenza – nell’esecuzione del rapporto – del rapporto ai propri interessi e allo stesso tempo verificare la corretta esecuzione nel rapporto del contratto stipulato con l’Istituto di credito.

Risulta difatti incontrovertibile rilevare che nel rapporto banca – cliente, la prima assuma una posizione di vantaggio conoscitivo ed informativo nei confronti del secondo.

Tale orientamento sembra essere stato accolto nella decisione in oggetto, con cui il Tribunale di Ancona ha ingiunto alla Banca di consegnare tutti gli estratti conto relativi al rapporto controverso dal 1992 ad oggi, non limitando pertanto l’ordine agli ultimi dieci anni come invece sancito dall’art. 119 T.U.B.

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